Con sentenza n. n. 17438 del 2 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto ad alcun ristoro del danno da superlavoro il dipendente che, autonomamente e senza che il datore di lavoro glielo avesse richiesto, ha assunto su di se compiti e responsabilità proprie di altri colleghi d’ufficio.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come, in questo caso, non sussista alcuna responsabilità del datore sulla base dell’articolo 2087 del codice civile, in merito alle tutele che quest’ultimo deve adottare per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; soprattutto dal momento in cui il datore di lavoro stesso aveva dato dimostrazione di aver posto in atto tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno per escludere la sua responsabilità.
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