Con sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015 la Cassazione ha affermato che è illegittimo, sulla
scorta della previsione contenuta nel D.L.vo n. 61/2000, confermata dall’art. 8, comma 1, del D.L.vo
n. 81/2015, il licenziamento adottato da un datore di lavoro per un rifiuto del lavoratore a
modificare il regime del proprio orario di lavoro.
Tale divieto di licenziamento, derivante direttamente dall’applicazione della Direttiva Comunitaria sul tempo parziale, può essere superato
soltanto nella ipotesi in cui sia dimostrato, in giudizio, che sussistono oggettiva esigenze aziendali che impediscono la prosecuzione del rapporto a tempo pieno.
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