Con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento di un dipendente che ha utilizzato personalmente la casella di posta elettronica ed ha navigato in internet se non ha sottratto una quantità di tempo rilevante alla propria prestazione lavorativa. Afferma la Suprema Corte che in questo caso la mancanza disciplinare esiste ma non è tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
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