Entra in vigore il 18 novembre il codice della prevenzione incendi, il Dm 3 agosto 2015,attuativo del Dlgs 139/2006.
La disposizione ha valenza generale ed è applicabile ai settori di seguito specificati, compresi i datori di lavoro tenuti ad applicare sui luoghi di lavoro le nuove regole tecniche per attuare l’obbligo di prevenzione del rischio incendi contenuto nel testo unico di sicurezza.
Le norme tecniche si possono applicare ad alcune attività elencate nell’allegato I al Dpr 151/2011 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del ministro dell’Interno emanati in passato.
Rispetto a queste ultime disposizioni il nuovo decreto si pone l’obiettivo di semplificare le regole e soprattutto di applicare standard di prevenzione aggiornati.
Settori interessati – Le attività destinatarie delle nuove regole tecniche antincendio coincidono con alcune categorie elencate nell’Allegato I del Dpr 151/2011, tra cui evidenziamo: impianti di produzione e depositi di carta, gomma, legnami, lampade elettriche, laterizi, fabbriche di aerei, veicoli, officine di riparazione, centri di elaborazione dati. In determinati casi è richiesto un numero minimo di addetti e un quantitativo minimo di materiale prodotto o depositato.
Più specificatamente le attività interessate sono quelle contrassegnate dai seguenti numeri dell’allegato I: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data del 18 novembre 2015. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla stessa data, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
Norme alternative – Il Dm 3 agosto 2015 consente di applicare le nuove regole tecniche in alternativa a quelle già codificate in passato ed elencate nell’articolo 1 del decreto stesso. Aspetto questo che, in un’ottica di semplificazione cui tende il nuovo provvedimento, appare contraddittorio e fonte di incertezze applicative.
Regole tecniche – Il cuore del provvedimento è l’Allegato I che contiene appunto le regole tecniche ed è suddiviso in quattro sezioni in cui sono specificate le norme che ovviamente non possiamo qui specificare in dettaglio vista la loro estrema complessità, sulla base della seguente distinzione:
1) elementi generali: termini, definizioni e simboli grafici, progettazione per la sicurezza antincendio, determinazione dei profili di rischio delle attività
2) strategia antincendio: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio;
3) regole tecniche “verticali”: aree a rischio specifico, aree a rischio per atmosfere esplosive, vani degli ascensori;
4) metodologie: metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio, scenari di incendio per la progettazione prestazionale, salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.
Certificato antincendi – I settori indicati che siano in possesso del certificato antincendi non devono adempiere ad alcun obbligo previsto dal nuovo decreto.
Prodotti antincendio – I prodotti per uso antincendio, impiegati nei settori interessati al nuovo decreto devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
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