Il D.Lgs. n. 147/2015, intervenendo sull’articolo 108, TUIR, ha modificato i limiti di deducibilità riguardanti le spese di rappresentanza; in particolare, a partire dal periodo di imposta 2016 tali spese saranno deducibili in misura pari:
• all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
• allo 0,6% dei ricavi e altri proventi eccedenti 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
• allo 0,4% dei ricavi e altri proventi eccedenti 50 milioni di euro.
A partire dal 2016, inoltre, il contribuente, presentando apposito interpello, potrà interrogare l’Amministrazione finanziaria in ordine alla qualificazione di determinate spese sostenute tra quelle di pubblicità e di propaganda o tra quelle di rappresentanza.