L’articolo 10 del Dlgs 66/2003 stabilisce, fermo restando le disposizioni del codice civile, che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, fatte salve le migliorative previsioni contrattuali collettive. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Pertanto i datori che non abbiano ancora fatto fruire le due settimane di ferie del 2015 hanno a disposizione il solo mese di dicembre per ottemperare all’obbligo di legge.

Al datore di lavoro che violi la disposizione sulla fruizione delle ferie è irrogata la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Ma se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa aumenta da 400 a 1.500 euro. Invece se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa aumenta da 800 a 4.500 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta.

Riferimento normativo art.1o del Dlgs 66/2003