Stagionali – deducibilità Irap (comma 73)

Il costo del lavoro dei lavoratori stagionali è deducibile, ai fini IRAP, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del D.L.vo n. 446/1997.

La deducibilità del 70% del costo del lavoro (al netto delle eventuali deduzioni) è limitata da un ulteriore parametro “confermativo” in quanto essa si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

I dubbi su questi due ultimi parametri riguardano i 120 giorni, che si ritengono essere il cumulo dei due periodi d’imposta e l’indicazione “stesso datore di lavoro”, che si ritiene poter allargare anche a persone giuridiche diverse purché appartenenti ad uno stesso gruppo societario.

La deduzione si applica dal 1° gennaio 2016.

Assunzioni a tempo indeterminato 2016 (commi dal 178 e 181)

L’esonero contributivo, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

Per i datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, viene prevista l’estensione dell’esonero contributivo anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016, disciplinerà la durata temporale e l’entità dell’esonero contributivo, prevedendo, inoltre, una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Agricoltura – Assunzioni a tempo indeterminato 2016 (commi dal 179 al 180)

Per i datori di lavoro del settore agricolo l’esonero contributivo si applica:

  1. nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
  2. nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015.Sempre per quanto riguarda le assunzioni in agricoltura, l’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet (www.inps.it).

Detassazione 2016 (commi da 185 a 191)

Per i lavoratori, con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, viene prevista una imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per le somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.

Affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territorialisottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Per la piena operatività della norma, viene prevista l’emanazione di un decreto interministeriale (MLPS-MEF) al fine di stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Aliquote contributive Gestione Separata (comma 203)

   Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione Separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non siano pensionati, l’aliquota contributiva per il 2016 è confermata al 27%.

   Collaboratori                                                                                                                   

Per le altre categorie di collaboratori (co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione con apporto di lavoro e lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui), per le quali vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, viene previsto un aumento dell’aliquota pensionistica al 31% a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 79, della legge 247/07 ha previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche al 32% per il 2017 ed al 33% dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza.

   Altri collaboratori

Dal 1° gennaio 2016, aumenta al 24% (dal 23,50%) anche l’aliquota contributiva pensionistica dovuta alla Gestione separata per i lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Congedo obbligatorio di paternità (comma 205)

Prorogato a tutto il 2016 il congedo obbligatorio di paternità per il lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, che viene elevato da 1 a 2 giorni.

Prorogato anche il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.

Part-time per i lavoratori vicini alla pensione di vecchiaia (comma 284)

È stata introdotta, per i lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine dell’anno 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% per un lasso di tempo non superiore al periodo intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione.

La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con l’azienda, comprendente anche la data della cessazione del rapporto. Detto accordo dovrà essere comunicato all’Inps ed alla DTL che dovrà autorizzare la riduzione dell’orario. Una volta autorizzato, l’Inps potrà concedere il beneficio della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, il dipendente riceverà da parte del proprio datore di lavoro, una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Le modalità di effettuazione dell’accordo saranno chiarite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016. Detto beneficio sarà corrisposto nei limiti delle risorse stanziate nell’ambito della stessa legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017). 

Ammortizzatori Sociali in Deroga (commi 304 e 307)

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l’anno 2016) degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca).

Lavoratori che fruiscono di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (comma 306)

Viene modificato il comma 1, dell’articolo 26, del decreto legislativo n. 150/2015: «1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».

Indennità di disoccupazione per i Collaboratori – DIS-COLL (comma 310)

Viene prorogata, a tutto il 2016, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

La DIS-COLL è riconosciuta nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017.

Conducenti di camion che effettuato trasporto internazionale (comma 651)

A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80%.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016