Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016, il Decreto 29 ottobre 2015, con il quale si da attuazione all’assegno di disoccupazione (ASDI), così come previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Beneficiari
L’ASDI è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, a coloro i quali:
a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
b) siano ancora in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI;
c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’eta’ pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validita’, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE e’ aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio e’ sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell’ASDI puo’ essere utilizzata una attestazione dell’ISEE corrente;
e) non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.
Fonte: Ministero del Lavoro
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