Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati i decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e 8 ( relativi alla abrogazione di alcuni reati ed alla loro sostituzione con sanzioni civili il primo, ed alla depenalizzazione vera e propria , il secondo).
Per quel che riguarda la materia lavoro l’unica novità è contenuta nell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016 che ha riscritto l’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983, relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
“L‘omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno e’ punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione“.
La norma entrerà in vigore il 6 febbraio 2016.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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