Si riporta la risposta di Agenzia Entrate resa in occasione di Telefisco 2016 con riporto in successiva circolare.


La scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle «Cu» da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel corso del 2015 è perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel modello 730 (tipicamente, quindi, redditi d’impresa e di lavoro autonomo)?

La circolare 6/E/2015 (punto 2.9) ha chiarito che «nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti». Tale chiarimento è ancora valido per la prossima scadenza per l’invio delle Cu.

Si ritiene che anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare 6/E/2015, l’invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.