Esonero contributivo nuove assunzioni 2016: chiarimenti e modalità di fruizione


Pubblicata dall’INPS la circolare che disciplina le modalità di richiesta e fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, secondo le previsioni della legge di Stabilità 2016. I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono inoltrare all’INPS la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y. Tale richiesta deve essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro privati che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016. Restano escluse dal beneficio le assunzioni di apprendisti e lavoratori domestici. La disciplina è stata tuttavia innovata riducendo il tetto e la durata massima dei benefici.
L’INPS interviene con la circolare n. 57 del 29 marzo per disciplinare concretamente le modalità di richiesta e fruizione in UNIEMENS del bonus. L’Istituto coglie l’occasione per ripercorrere in toto la previsione introdotta dal legislatore e chiarire i punti che ancora presentano delle criticità.
Nuovo sgravio biennale
La legge di Stabilità 2016 ha previsto, per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, uno sgravio dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di ventiquattro mesi: lo sgravio viene ridotto al 40% entro un tetto massimo di fruizione pari a 3.250 euro.
L’INPS dispone una ulteriore e specifica modalità di riproporzionamento dello sgravio, pari, su base mensile, a:
3.250,00/12 = 270,83 euro
opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi dovuti a:
· INAIL;
· fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto: 0,20%;
· fondi di solidarietà: 0,50%.
Non sono altresì soggette all’esonero contributivo biennale:
• il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
• il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

Criteri per la spettanza

L’esonero non spetta in alcun caso per le assunzioni di lavoratori con i quali è stato già posto in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge: al riguardo la legge si riferisce al medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Al fine di limitare il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti necessari all’applicazione del beneficio, l’INPS conferma la previsione secondo la quale i lavoratori assunti:
– non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
– non devono essere stati già assunti con il medesimo beneficio dallo stesso datore di lavoro;
– non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.
Il bonus assunzioni 2016 è cumulabile con alcuni tipi di agevolazioni:
incentivi assunzione di giovani genitori;
· incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;
· benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della Naspi;
· bonus per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani.

Requisiti di base per la fruizione degli sgravi

Per poter accedere a qualsiasi beneficio contributivo, le aziende devono essere in possesso di un documento che certifichi la regolarità contributiva in relazione agli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC ha validità di 120 giorni.
La Legge 92/2012 ha inoltre compiutamente disciplinato i principi generali da verificare, e che il datore di lavoro dovrà di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni:· l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da norme di legge o dalla contrattazione collettiva· l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine: ciò vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.· il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva· non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. La presente condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.
Va aggiunto che l’esonero contributivo in esame, nonostante si sostanzi una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale: il diritto alla fruizione dunque non soggiace al soddisfacimento del requisito “de minimis”.
Non si ha diritto alla fruizione dell’esonero qualora il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
N.B. Non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

L’istanza telematica

Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni:
prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione: entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
domanda definitiva di ammissione al beneficio (assunzione già effettuata): entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto.
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massimadi esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione“6Y andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
Bisognerà operare avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.
N.B. L’inoltrotardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie di instaurazione o modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione determina la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Scheda riepilogativa: sgravi assunzioni a tempo indeterminato 2016
SGRAVIO CONTRIBUTIVO
Datori di lavoro
Settore privato: imprese, professionisti, enti ed associazioni
Tipologia assunzione
Tempo indeterminato
Periodi di applicazione
Dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016
Sgravio
Contributi INPS a carico del datore di lavoro (restano dovuti i contributi INAIL, il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto e il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà.
Durata
2 anni
Misura
Sgravio 40% su base mensile – tetto max 3.250 euro – riproporzionamento in caso di part-time
Beneficiari
Lavoratori dipendenti del settore privato:

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