Secondo quanto previsto dal Decreto legge n. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013, è stato istituito un “contingentamento” all’utilizzo, da parte di un medesimo datore di lavoro, dei lavoratori intermittenti, pari a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il legislatore ha previsto una sanzione consistente nella trasformazione del rapporto di lavoro da intermittente a tempo pieno e indeterminato.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35 del 2013, ha evidenziato che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni; tale conteggio, secondo la stessa previsione del Decreto legge n. 76/2013, deve tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.
In definitiva, il 27 giugno 2016 si realizzerà il triennio dalla data di vigenza del prescritto limite, per cui è il caso che le aziende verifichino il numero di giornate di lavoro intermittente fatte prestare da ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.
Si ricorda, infine, che il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori:
- Turismo,
- Pubblici esercizi,
- Spettacolo.
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