L’Inps, con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, illustra il nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
La circolare tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con parere del 3 maggio 2016 condivise dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero con nota del 3 maggio 2016, prot. 29/0002839/P.
Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui
- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.
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