Rinvio a catena per il 770/2016, relativo all’anno d’imposta 2015. Il Dpcm del 26 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 29 luglio, sposta al prossimo 15 settembre il termine della presentazione telematica del modello da parte dei sostituti o dei soggetti incaricati. Lo slittamento va incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali, impegnate in numerosi altri adempimenti per conto di contribuenti e sostituti stessi.
In effetti, quest’anno, la scadenza era già “naturalmente” scivolata fino al 22 agosto. Il termine ordinario del 31 luglio, infatti, cadendo di domenica, rimandava al giorno successivo il tempo utile per l’adempimento e cioè al 1° agosto, data dalla quale scatta la sospensione “estiva” degli adempimenti fiscali. La tregua terminerebbe il 20 agosto, che però, calendario alla mano, capita, nel 2016, di sabato: in definitiva, gli adempimenti in stand by riprendono da lunedì 22 agosto.
Ma non per il 770/2016, che può essere presentato, entro il 15 settembre, come appunto stabilito del Dpcm del 26 luglio.
Il differimento si ripercuote anche sul relativo ravvedimento operoso. Il sostituto, infatti, che non presenta il 770/2016 entro il 15 settembre, potrà rimediare, pagando una pena minima, nei successivi 90 giorni e, quindi, entro il 14 dicembre 2016 (articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997).
Il rinvio porta con sé, inoltre, lo slittamento al 15 settembre 2016, del termine utile per rimettersi in linea, pagando sanzioni ridotte a un ottavo del minimo (articolo 13, comma 1, lettera b) del DLgs. 472/1997) nel caso di: infedele presentazione dei modelli 770/2015 (Semplificato e Ordinario, relativi all’anno d’imposta 2014); mancata effettuazione delle ritenute nel 2015; omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.
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