Il decreto correttivo del Jobs Act, approvato dal Consiglio del Ministri il 23 settembre, conferma l’entrata in vigore della nuova procedura di comunicazione preventiva dei voucher: la prestazione di lavoro accessorio dovrà essere preceduta di almeno 60 minuti da una segnalazione operata dal committente a mezzo sms o posta elettronica con l’indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l’attività.

Nella seduta del 23 settembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo del Jobs Act, integrando e modificando la disciplina dal Decreto Legislativo n 81/2015: in particolare, viene previsto un nuovo adempimento, posto a carico dei committenti imprenditori o professionisti, volto alla comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione: non si dovrà più far riferimento all’arco temporale ma un riferimento puntuale che includa il giorno e l’ora di inizio e fine dell’attività lavorativa svolta dal prestatore.

Imprenditori non agricoli e professionisti: il nuovo obbligo di comunicazione

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
– il luogo di esecuzione della prestazione;
– il giorno e l’ora di inizio;
– il giorno e l’ora di fine.
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica. Il Ministero del lavoro potrà dettare le modalità applicative e rendere disponibili ulteriori sistemi di comunicazione.

Imprenditori agricoli: il nuovo obbligo di comunicazione

Il decreto mantiene il riferimento all’arco temporale unicamente in favore degli imprenditori agricoli, che sono obbligati a comunicare:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
– il luogo di esecuzione della prestazione;
– la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
La comunicazione dovrà comunque essere effettuata, anche in questo caso, almeno 60 minuti dell’inizio della prestazione e sempre a mezzo sms o posta elettronica.