È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nellarisoluzione 86/E, del 30 settembre 2016, nell’ambito di una consulenza giuridica.
In particolare, l’ipotesi proposta riguarda ticket prestampati distribuiti, per la commercializzazione, a terzi (edicole, stabilimenti balneari, negozi, eccetera) e, quindi, difficili da gestire, anche per un eventuale annullamento, secondo le modalità indicate nella risoluzione 276/2007.
Il documento di prassi ricorda, in via preliminare, quali sono le condizioni per la distribuzione tramite terzi dei biglietti prestampati e riporta le modalità di annullamento disciplinate dall’articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 13 luglio 2000, secondo cui “il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento”.
La procedura è applicabile sia per i titoli di accesso a un singolo spettacolo che per gli abbonamenti (risoluzione 27/2007).
Sempre la richiamata risoluzione 276/2007 ha chiarito che gli abbonamenti “a data libera” (più eventi con data non stabilita) possono essere annullati entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della prima rappresentazione fruibile dall’acquirente con il titolo.
Questa soluzione ci fa tornare agli “open” emessi per l’entrata ai parchi di divertimento, titoli utilizzabili per un solo evento spettacolistico, ovvero per un solo ingresso, ma con data, anche in questo caso, non prefissata e stampata sul titolo, fruibili nell’ambito di un determinato arco di tempo che, in genere coincide con la stagione di apertura del parco.
La speciale formula ha fatto assimilare quest’ultimi, sotto il profilo fiscale, agli abbonamenti “a data libera” (risoluzione 88/2001), di conseguenza per entrambi sono applicabili le stesse regole in merito alla determinazione del momento impositivo, degli adempimenti e delle modalità di certificazione.
La stessa ratio non può essere applicata, invece, secondo l’Agenzia, a proposito dei termini di annullamento.
Gli “open”, infatti, si differenziano in quanto danno accesso a un solo spettacolo (e non a più rappresentazioni come avviene con l’abbonamento) e soltanto in un giorno qualsiasi tra quelli consentiti. Le modalità che li caratterizzano presuppongono una complessa gestione da parte degli esercenti i parchi anche nel caso vengano persi o invenduti.
Sono queste le motivazioni che hanno portato l’Agenzia ad affermare che il biglietto prestampato “a data libera” può essere annullato entro cinque giorni lavorativi dall’ultimo giorno in cui è consentito l’ingresso al parco con il titolo stesso.
Tale conclusione rinvia, però, a precise regole: il ticket deve contenere la scritta “open” e la data entro cui potrà essere utilizzato dallo spettatore.
Inoltre, il periodo di validità non può superare i dodici mesi (anche a cavallo dell’anno solare) e deve riferirsi a una sola stagione di apertura del parco.
I paletti temporali di annullamento sono motivati dalla necessità di definire, si legge nella risoluzione, in tempi ragionevoli, le conseguenze fiscali connesse all’emissione degli stessi titoli.
Il provvedimento di prassi precisa, poi, che devono essere rispettate tutte le altre disposizioni relative all’emissione dei titoli di accesso previste dalla normativa in materia, in primis il Dm 13 luglio 2000 e il provvedimento delle Entrate 23 luglio 2001. In particolare, quest’ultimo, in relazione al “Log delle transazioni”, dispone che i titoli “open” devono essere valorizzati:
- come abbonamenti
- con l’indicazione del codice punto vendita e, nella prestampa, con la dicitura “emesso per la vendita da parte di…”
- nel “tipo turno”, con il valore “L”
- nel “numero eventi abilitati”, con il numero “1”
- nel campo “data limite di validità”, con la data dell’ultimo spettacolo fruibile
- nel “codice abbonamento”, con la dicitura “open”.
La risoluzione indica, poi, nel dettaglio, le regole da seguire per la determinazione del momento impositivo (che si realizza, ordinariamente, all’atto di pagamento), nel caso in cui la distribuzione dei titoli sia affidata a terzi, affinché gli esercenti che non hanno ancora incassato i soldi del biglietto possano quantificare il volume d’affari ed effettuare correttamente il versamento dell’imposta.
Il ticket annullato deve essere “conservato integro in tutte le sue parti”.
E attenzione, gli esercenti i parchi divertimento dovranno versare l’Iva relativa ai biglietti invenduti e non annullati tempestivamente (entro cinque giorni dalla chiusura della stagione).
La risposta fornita nel documento di prassi non è valida per i titoli digitali, annullabili soltanto per erronea emissione o perché salta lo spettacolo.
In caso di smarrimento o furto dei ticket, vale quanto precisato con la risoluzione 27/2007, cioè che, non potendo essere annullato il precedente biglietto, l’unica soluzione sarebbe l’emissione di un nuovo titolo, con due conseguenze:
- certificazione fiscale emessa senza percepirne il corrispettivo
- necessità di autorizzazione in via amministrativa all’eventuale esclusione dai conseguenti obblighi tributari, per evitare che si verifichi una duplicazione d’imposta.
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