L’entrata in vigore del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro) a partire dal 12 ottobre 2016, a seguito della pubblicazione sul S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016, del D.M. 25 maggio 2016 n. 183, fa scattare il periodo di 6 mesi (art. 18, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81/2008) al termine del quale scatterà l’obbligo di comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (lettera r), comma 1, art. 18 del decreto legislativo n. 81/2015.
L’obbligo, quindi, per tutti i datori di lavoro, scatterà dal 12 aprile 2017 (il termine adozione operato dal Legislatore e’ da intendersi come conoscibilità e, quindi, dalla data di entrata in vigore della norma) e la mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro, secondo la precisione contenuta nell’art. 55, comm 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.
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