Con sentenza (causa C 199/2015) del 10 novembre 2016, la Corte Europea di Giustizia ha affermato che è compatibile con la normativa comunitaria (art. 45 della direttiva 2004/18/CE) la norma che esclude dalla gara (ma anche dalla successiva aggiudicazione) l’impresa che risulta in possesso del DURC al momento dell’aggiudicazione ma non al momento della presentazione dell’offerta.
La Corte ha emanato la proroga sentenza sulla base del D.L.vo n. 163/2006 (ora abrogato) ma pare, assolutamente, in linea con il D.L.vo n. 50/2016 che l’ha sostituito: infatti l’art. 80 ha riprodotto i contenuti del vecchio testo.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 aprile 2015 – Ciclat Soc. Coop. / Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(Causa C-199/15)
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ciclat Soc. Coop.
Resistenti: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Questione pregiudiziale
Se l’art. 45 della direttiva 18/20041 , letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli artt. 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio.
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