Gli adempimenti che interessano i lavoratori dello spettacolo chiamati a svolgere la propria attività lavorativa all’estero si distinguono a seconda che si tratti di lavoratori stranieri in Italia o di lavoratori italiani all’estero.
Nel caso di lavoratori dello spettacolo all’estero, occorrerà dapprima valutare le previsioni in materia di immigrazione sulla base del Paese di destinazione. Se nell’ambito dell’Unione europea, del S.E.E. e della Svizzera la libera circolazione dei lavoratori non richiede alcun visto, essendo sufficiente il possesso di una carta di identità o del passaporto, il discorso è differente per le prestazioni da tenersi negli Stati extracomunitari: in tali circostanze, prima di poter far ingresso nel territorio straniero ed evitare spiacevoli inconvenienti, si dovrà verificare attentamente le previsioni della legislazione estera in materia di immigrazione e munirsi delle necessarie autorizzazioni.
Nei casi di distacco o di assunzione all’estero, occorre inoltre ricordare che non è più obbligatoria l’autorizzazione all’espatrio da parte del Ministero del lavoro e le relative garanzie debbono essere richiamate dall’accordo di assegnazione.
In linea generale il datore di lavoro o committente italiano, una volta istaurato il rapporto di lavoro con l’artista italiano, deve effettuare telematicamente, il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, le Comunicazioni Obbligatorie al Centro per l’Impiego, utilizzando il mod. UNILAV a prescindere dalla natura del rapporto medesimo (subordinato, parasubordinato o autonomo) e consegnare al lavoratore la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, una copia del contratto di lavoro. Tali comunicazioni debbono essere effettuate entro 5 giorni nei casi di cessazione, variazione o trasformazione.
Con la Nota n. 10039 del 5 agosto 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a precisare che, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro o committente è obbligato all’invio del modello UNILAV, indipendentemente dal luogo di instaurazione del rapporto. Diversamente, non si deve inviare la comunicazione obbligatoria nel caso in cui il rapporto di lavoro si instauri all’estero e sia regolato dal diritto locale.
Gli obblighi di comunicazione ai servizi competenti riguardano anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, così come chiarito dallo stesso Ministero nella Nota n. 5460 del 6 agosto 2008.
Operativamente, per i lavoratori autonomi nella comunicazione UNILAV andranno indicati i seguenti dati:
•Sede di lavoro: indicare lo Stato Estero e l’indirizzo del luogo dell’esibizione;
•PAT INAIL: indicare “99990001” in quanto essendo lavoratori autonomi non sono soggetti INAIL;
•Ente previdenziale: indicare “INPS”;
•Codice Ente previdenziale: indicare il numero di matricola sulla quale verranno versati i contributi;
•Tipo orario: selezionare “Non definito”;
•Tipologia contrattuale: selezionare “Lavoratore autonomo dello spettacolo”;
•Livello inquadramento: in assenza di CCNL si utilizza il codice “ND”;
•Contratto collettivo applicato: in assenza di CCNL si utilizza il codice “CD”.
Riguardo agli adempimenti di carattere previdenziale si dovrà richiedere il PD A1, anche nel caso di trasferte di un solo giorno, in caso di prestazione resa occasionalmente in un Paese membro dell’Unione europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein ed i contributi dovranno essere versati in Italia. Laddove il lavoratore dello spettacolo debba recarsi in uno dei Paesi extra-Ue con i quali sia in vigore un apposito accordo in materia di sicurezza sociale, occorre verificare quanto previsto in tali circostanze, mentre negli altri casi occorre valutare le disposizioni di cui al D.L. n. 317/1987.
Inoltre, riguardo agli aspetti fiscali, il regime di imposizione dei compensi percepiti all’estero essere determinato sulla base delle disposizioni contenute nelle rispettive legislazioni fiscali dei Paesi coinvolti alla luce degli accordi bilaterali eventualmente in vigore.
Sulla base della permanenza all’estero, il lavoratore italiano dovrà cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente ed iscriversi presso l’A.I.R.E., l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, e rispettare le regole anagrafiche previste nello Stato estero.
Fonte Sole 24 Ore
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