Con l’approvazione della legge di Bilancio per il 2017 si è completato il quadro delle agevolazioni per le nuove assunzioni fruibili nel prossimo anno. Se il 2016 decreta la fine degli incentivi generalizzati, il 2017 si apre con nuove misure di sostegno alle assunzioni di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro e alle assunzioni nel Mezzogiorno. A fine anno, poi, si conclude la possibilità di usufruire della decontribuzione totale per i contratti di apprendistato professionalizzante per i datori di lavoro che occupano meno di dieci lavoratori e cessano le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Con l’approvazione dei provvedimenti di fine anno, il quadro sullo scenario delle agevolazioni in caso di nuove assunzioni è diventato definitivo. Il 2016, infatti, decreterà la fine delle agevolazioni generalizzate a sostegno dei contratti a tempo indeterminato sul quale il Governo aveva puntato per sostenere la riforma dei contratti di lavoro a seguito dell’approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act.
Nel 2017 gli incentivi saranno limitati alle assunzioni di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché per i contratti a tempo indeterminato stipulati con soggetti disoccupati giovani ovvero anche meno giovani disoccupati da almeno sei mesi. In tal caso, le agevolazioni saranno limitate alle assunzioni in unità produttive ubicate nelle regioni meno sviluppate e in transizione caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione.
A ciò si aggiunga che, sempre a fine anno, si concluderà il periodo di decontribuzione totale per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dai datori di lavoro che occupano meno di dieci lavoratori ai sensi della legge n. 183/2011 e cesseranno altresì le agevolazioni nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 223/199. Questo ultimo scorcio di dicembre, pertanto, sarà molto importante per effettuare una valutazione sulla convenienza, ove possibile, di anticipare la stipula dei contratti di lavoro entro il 2016 al fine di poter fruire delle agevolazioni applicando il quadro vigente. Va infatti ricordato che ciò consentirà di fruire degli incentivi per l’intera durata prevista.
Ad esempio, un’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante effettuata entro il 31 dicembre 2016 da un datore di lavoro che occupa fino a 9 lavoratori subordinati, farà maturare il diritto allo sgravio totale triennale dei contributi dovuti all’INPS (sono dovuti comunque i contributi per il finanziamento della prestazione NASpI e dei fondi interprofessionali pari all’1,61% nonché quelli per il finanziamento della cassa integrazione ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015); di converso, la stipula di un contratto nel 2017, comporterà l’applicabilità del norma regime contributivo previsto per gli apprendisti (sostanzialmente un onere contributivo aggiuntivo pari all’1,5% per il primo anno, 3% il secondo anno e 10% il terzo anno).
Anche la stipula di contratti a tempo indeterminato diversi da quelli di apprendistato di soggetti che non abbiano svolto attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti entro fine 2016 consentirà la fruizione dellosgravio parziale biennale dei contributi INPS in misura pari al 40% fino ad un importo massimo annuo pari a 3.250 euro. L’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 178 della legge n. 208/2015 consente la fruizione dell’esonero parziale biennale con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016.
Lo scenario 2017 sarà invece il seguente.
Contratti a tempo indeterminato
I nuovi incentivi sono previsti da un provvedimento della Direzione generale per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali già approvato nel mese di novembre scorso ed attualmente in fase di controllo presso i competenti organi.
Le agevolazioni riguarderanno le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate nel 2017:
Datori di lavoro
|
Aree interessate
|
Assunzioni effettuate in unità produttive ubicate nelle aree meno sviluppate e di transizione
|
Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
|
Lavoratori
|
Requisiti
|
Giovani
|
– Anagrafici: età da 15 a 24 anni
– Status di disoccupato ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 150/2015
|
Altri lavoratori
|
– almeno 25 anni privi di regolare occupazione da almeno sei mesi ai sensi del D.M. 20 marzo 2013
– Status di disoccupato ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 150/2015
|
La misura dell’agevolazione è pari alla decontribuzione totale dei contributi dovuti all’INPS entro il limite massimo di 8.060 euro annui.
Saranno agevolate anche i contratti a tempo parziale nonché le trasformazioni di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro.
Saranno invece esclusi i lavoratori domestici nonché il lavoro accessorio.
Trattandosi come si è descritto di un’agevolazione selettiva, la fruibilità è consentita nel rispetto delle previsioni del regolamento degli aiuti “de minimis” (Reg. Ce n.1407/2013) ovvero, oltre tale limite, nel caso in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 del Reg. Ce n. 651/2014).
Non si tratterà di un incentivo automatico in quanto i datori di lavoro dovranno effettuare una richiesta telematica all’INPS che comunicherà l’accoglimento entro i limiti di spesa stanziati per il finanziamento dell’agevolazione.
Agevolazioni per l’alternanza scuola lavoro
La legge di Bilancio 2017 prevede a favore dei datori di lavoro privato, l’esonero totale triennale dei contributi INPS (entro il limite massimo annuo di 3250 euro) nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio ovvero dalla conclusione del periodo di apprendistato con esclusione di quello professionalizzante nel biennio 2017/2018.
Come nel caso visto in precedenza, sarà necessario che i datori di lavoro presentino apposita domanda all’INPS in quanto il beneficio è riconosciuto nel limite massimo della spesa destinata dalla Legge di Bilancio 2017. Una volta esaurite le risorse disponibili, l’INPS non prende più in esame domande.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
– attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ai sensi dell’art. 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107. La predetta durata è pari ad almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, e, nei licei, ad almeno 200 ore nel triennio;
– almeno il 30 % del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali erogati ai sensi del Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 dalle regioni e delle istituzioni da esse accreditate;
– almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
– almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Senza commenti