Con l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dal 17 marzo 2017 non è più consentito l’acquisto dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.
Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile la riscossione dei soli “buoni lavoro” acquistati anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 25/2017 (GU n.64 del 17 marzo 2017).
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