I minori nello spettacolo e nello sport
La disciplina sul lavoro minorile vieta il lavoro per i bambini e per i minori di 16 anni.
Tuttavia, la Direzione provinciale del lavoro può autorizzare l’impiego dei minori, anche se di età inferiore a 16 anni, solo in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non venga pregiudicata la sicurezza, l’integritàpsico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Per ottenere l’autorizzazione all’assunzione del minore occorrono:
- preliminare assenso scritto dei genitori o del tutore
- domanda presso la Direzione Provinciale del lavoro competente al rilascio dell’autorizzazione
documentazione (certificato medico della ASL territorialmente competente) che attesti l’idoneità fisica del minore allo svolgimento dell’attività per cui avviene l’assunzione. La visita medica per il rilascio di tale certificato è a carico del datore di lavoro.
Il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro verifica la sussistenza di tutti i requisiti previsti ed esamina la compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell’attività lavorativa con l’assolvimento da parte del bambino dell’obbligo scolastico, nonché con la tutela psico-fisica del minore. Rilascia, dunque, l’autorizzazione, valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle esigenze dell’attività che il minore è chiamato a svolgere.
L’autorizzazione dovrà essere esibita dal datore di lavoro in caso di ispezione.
Per i minori, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non puòsuperare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto per più di 4 ore al giorno.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero dei bambini e degli adolescenti superi le 4 ore e mezza consecutive deve essere concesso al minore un riposo intermedio della durata di un’ora almeno, che può essere ridotta a mezz’ora dai contratti collettivi, oppure su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro sentite le associazioni sindacali e solo quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
La Direzione Provinciale del lavoro può proibire la permanenza dei minori nei locali di lavoro durante i riposi intermedi.
La legge vieta il lavoro notturno (periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7) per i minori. In deroga a tale divieto, la prestazione lavorativa del minore – preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro – puòprotrarsi non oltre le ore 24. In tal caso, il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
La Costituzione riconosce ai minori, a parità di lavoro, il diritto ad una retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.
Saverio Catacchio
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