Con sentenza n. 17163 del 5 aprile 2017, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della tenuità dell’offesa, non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all’articolo. 131 bis c.p., il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa che, da un lato, vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva. Infine il giudice di appello ha tenuto altresì conto, alfine del pregiudizio subito dal lavoratore, della misura risarcitoria, che manifesta gli intenti riparatori post factum del reo e al contempo vale quale parametro dell’entità del pregiudizio sofferto dalla persona offesa, in considerazione del danno conseguito alla validità biologica dell’infortunato“.
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