L’Inps, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, fornisce alcuni chiarimenti in merito al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
In particolare, l’Istituto evidenzia che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
Pertanto, a differenza di quanto indicato dall’Inps con il messaggio 828/2017, l’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l’art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).
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