L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 12 del 13 aprile 2017, con la quale fornisce i chiarimenti in merito al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (di cui all’articolo 1, commi 98-108, della Legge 208/2015 – c.d. Legge di Stabilità 2016).
In particolare, la legge n. 18 del 2017 (di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243), all’articolo 7-quater reca modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame.
In sintesi, le modifiche prevedono:
- l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;
- l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
- l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta;
- la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
- la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).
Il comma 5 del citato articolo 7-quater fissa la decorrenza delle nuove disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016, avvenuta il 1° marzo 2017. Le nuove norme si applicano, pertanto, a far data dall’1 marzo 2017.
Per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.
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