Una disposizione del regolamento aziendale che vieta ai lavoratori  svolgimento di “qualunque altro impiego sia pubblico che privato”, è nulla poiché contrasta il dettato costituzionale di cui agli artt. 4 e 35 Cost. salvo che non preveda la verifica della incompatibilità in concreto della diversa attività, svolta al di fuori dell’orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c.

Cassazione, sentenza 13196 del 25 maggio 2017