La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il via libera al Codice dello spettacolo al Senato. Già calendarizzato nei giorni scorsi, ma non discusso per l’impegno dell’Aula sul decreto riguardante i vaccini, il provvedimento si compone di sette articoli, ed ha come obiettivo il riordino del settore attraverso una serie di deleghe al governo per assicurare un’equa ripartizione dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Tra le novità più dibattute, la graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali dalle attività circensi e l’assegnazione di 4 milioni di euro a favore delle attività culturali in Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici. Risorse che verranno finanziate attraverso un taglio ai fondi del teatro Eliseo previsti originariamente nella “manovrina” di primavera. Infine, due nuove misure a sostegno del settore: l’estensione dell’Art-Bonus a tutto il mondo dello spettacolo. E il regime il credito di imposta per le opere prime, seconde e terze di nuovi talenti.
I principi ispiratori
Il primo articolo riguarda le definizioni del provvedimento. In sostanza, il disegno di legge si occupa della promozione e del sostegno allo spettacolo nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale. Si specifica che la Repubblica riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e il contrasto al disagio sociale. Ma anche per la sua utilità sociale inquadrando l’attività di spettacolo nella disciplina del terzo settore. Viene fornita poi una definizione generale delle attività che si intendono promuovere, individuandole principalmente in quelle svolte in maniera professionale e caratterizzate dalla “compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico non riproducibile”. Tra i settori interessati oltre alle attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, sono esplicitamente riconosciute le attività di musica popolare contemporanea e di danza classica e contemporanea, le attività circensi e di spettacolo viaggiante.
Sono inserite poi le attività artistiche interdisciplinari, e le altre forme espressive di valenza creativa che fanno parte della tradizione e della storia del nostro Paese come le rievocazioni storiche e i carnevali storici. Riconoscimento anche per le attività artistiche amatoriali, per la canzone popolare d’autore, per gli artisti di strada, la tradizione dei corpi di ballo italiani, le peculiarità del linguaggio del teatro di figura e per le attività dei centri di sperimentazione e ricerca, di documentazione e formazione nelle arti dello spettacolo. La norma evidenzia, infine, l’obiettivo di aumentare l’apporto di risorse private favorendo l’iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico. L’articolo si chiude con due obiettivi che riguardano la promozione delle attività dello spettacolo dal vivo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione e la collaborazione tra Stato ed enti locali per l’individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o beni confiscati, da concedere per le attività di spettacolo.
Le deleghe al governo
L’articolo 2 si occupa delle deleghe al Governo – da adottare entro dodici mesi – per il coordinamento e il riordino delle disposizioni che disciplinano le fondazioni lirico-sinfoniche. Ma anche per la riforma dei settori di teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato “codice dello spettacolo”. Tra i principi da seguire nell’ambito della delega, il più importante riguarda la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). Le modalità con cui si provvede ai criteri di riparto del Fus e all’erogazione delle risorse, spiega il provvedimento, vengono stabilite attraverso decreti da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo previa intesa con la Conferenza unificata.
Tra le linee guida rientrano, in particolare, la necessità di assicurare la collaborazione dei diversi livelli di Governo e l’armonizzazione degli interventi tra Stato ed enti territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma, la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere prime, seconde e terze di giovani artisti e compositori emergenti (attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il ministero dello Sviluppo economico e la Rai), la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie. E ancora: le misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione, la promozione dell’integrazione e dell’inclusione, attraverso attività formative e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati, l’individuazione, d’intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l’Istituto per il credito sportivo.
Inoltre, sempre per quanto riguarda il codice dello spettacolo, il governo nell’esercizio della delega dovrà tener conto di altri principi come l’aggiornamento delle procedure per il sostegno statale utilizzando le nuove tecnologie nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa. O dell’attribuzione allo Stato del compito di promuovere la più ampia fruizione dei contenuti dello spettacolo, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
Le fondazioni lirico-sinfoniche
Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche il testo approvato dalla Commissione si discosta da quello presentato dal Governo in quanto tiene conto degli interventi legislativi adottati d’urgenza a giugno del 2016 che hanno accompagnato l’erogazione di risorse aggiuntive – 20 milioni – a sostegno delle fondazioni stesse, poi garantite dalla legge di bilancio 2017. Nello specifico, viene previsto lo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse destinate alle fondazioni e il riordino dei criteri di finanziamento con i principi di riparto previsti dalla Finanziaria di quest’anno (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).
Si dovrà fissare per legge una distinzione chiara tra fondi destinati alle fondazioni e fondi destinati agli altri interventi statali di sostegno allo spettacolo tenendo conto della regola che impone di erogare risorse assicurando prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all’ammontare dei contributi provenienti da soggetti privati, regioni ed enti locali. Dovranno essere fissati anche i principi di revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche attraverso cioè l’individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria. E adottare modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità.
Infine sono previsti il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell’attività, la realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana e ulteriori parametri come il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni, la realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali, la promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate, i risultati artistici e gestionali del triennio precedente. Il quadro si completa con le disposizioni finali stabilite nell’articolo 7 che spostano al 31 dicembre 2019 il termine per consentire alle fondazioni di adeguarsi ai nuovi parametri, creando di fatto i presupposti per una riforma organica che interessa tutte le fondazioni – non solo quelle in crisi – e favorendo il concorso per il sostegno di tutti i soggetti (Stato, regioni enti locali finanziatori privati).
Gli altri settori
Per i settori di teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche viene specificato dal provvedimento che il governo dovrà tenere conto dell’ottimizzazione dei diversi settori basandosi sui principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell’ambito di diversi settori: il fine è soprattutto quello di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete e il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di spettacolo. Nella definizione delle misure di sostegno dello Stato, i decreti legislativi dovranno introdurre regole per assicurare il riparto sulla base di una serie di criteri che vanno dell’esame comparativo dei programmi di attività pluriennale, alla valorizzazione della qualità delle produzioni per poi considerare la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda.
Si dovrà tenere conto poi dell’adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale, del finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni e dell’erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all’estero. Infine, dell’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione, e l’aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo con particolare attenzione a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e del sostegno ad azioni di riequilibrio e diffusione territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani.
Il settore della musica
Si prevede la revisione e il riassetto della disciplina (legge n. 800 del 1967, più volte modificata nel corso degli anni ma tutt’ora vigente) per assicurare l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali. Senza tralasciare l’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell’offerta turistico-culturale e la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti-artistico culturali di valenza regionale e locale.
Il settore della danza
Il provvedimento impegna il Governo alla revisione della normativa in materia di promozione della danza, con l’introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione. Con l’esercizio della delega si deve provvedere all’introduzione di una normativa relativa a istituzione, controllo e vigilanza delle scuole di danza, e, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in questi contesti, individuare i criteri e i requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.
Le attività circensi
Nessuna modifica in Commissione rispetto al testo presentato dal governo, alla parte riguardante la revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Soppressa invece la lettera relativa agli incentivi fiscali che non sono più oggetto di delega ma sono inseriti nell’articolo 5.
I giovani
Viene introdotta una riserva delle risorse Fus pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo destinata alla promozione di programmi di educazione nelle scuole di ogni ordine e gradocon lo scopo di favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo. Si tratta di una previsione analoga a quella inserita per il cinema e l’audiovisivo e completa il quadro normativo con l’investimento sull’educazione alle attività di spettacolo a partire dalla scuola e sulla formazione dei docenti per avere nuovi talenti e spettatori in un’ottica unitaria che vede nella cultura un volano per l’economia.
I rapporti di lavoro
Il provvedimento tocca anche la delicata tematica del rapporto di lavoro che, in ossequio all’articolo 36 della Costituzione, deve assicurare ai lavoratori la dignità nella retribuzione, nelle tutele e in tutti gli istituti che l’ordinamento prevede nel rapporto di lavoro. A tal fine, il criterio direttivo vincola il Governo all’introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, tenuto conto delle specificità e del carattere intermittente delle prestazioni lavorative e delle tutele previdenziali e assicurative.
Le autorizzazioni agli spettacoli
Al governo viene attribuita la competenza specifica a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa, l’autorizzazione di pubblica sicurezza. Il testo approvato dalla Commissione, accogliendo istanze emerse nelle audizioni, estende a tutte le attività di spettacolo la portata che prevedeva una semplificazione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza solo per le attività circensi e di spettacolo viaggiante.
Gli spettacolo all’estero
Il provvedimento riguarda il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all’estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del ministero degli Esteri.
L’internazionalizzazione
Si introduce un criterio finalizzato a favorire nelle azioni di internazionalizzazione, le produzioni di giovani artisti e gli spettacoli di musica popolare contemporanea anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.
Il Consiglio superiore dello spettacolo
L’articolo 3 prevede l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Si tratta di un organismo consultivo del ministro con funzioni propositive e di valutazione degli effetti degli interventi di sostegno finanziario. Il Consiglio sostituisce la Consulta per lo spettacolo semplificando il quadro organizzativo e rendendolo uniforme rispetto al cinema e l’audiovisivo. Un organismo formato da figure di rilievo del settore ed esterne, in grado di dare al ministro un contributo nella definizione degli strumenti di sostegno con pareri sui criteri di distribuzione delle risorse basati su una valutazione puntuale e sistematica dell’efficacia degli interventi. Il Consiglio sarà, di fatto, una sede di dialogo con gli operatori del settore e con i diversi livelli di governo avendo al suo interno una componente indicata sia dagli operatori del settore sia dalla Conferenza unificata. L’organo dura in carica tre anni.
Fus e sisma
L’articolo 4 stabilisce che per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo sia incrementata di 9,5 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2020, sia incrementata di 22,5 milioni di euro. Lo stesso articolo conferma inoltre, per il 2018, le misure già previste solo per il 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016 (milleproroghe) a favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici. Si tratta di una spesa di 4 milioni di euro finanziata attraverso un taglio ai fondi del teatro Eliseo previsti nella “manovrina” di primavera.
Art Bonus
L’articolo 5 prevede due nuove misure a sostegno del settore: l’estensione dell’Art-Bonus a tutti i settori dello spettacolo (cioè anche alle istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione – senza scopo di lucro – e che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo) nei limiti delle disponibilità del fondo. E il regime il credito di imposta per le opere prime, seconde e terze di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Il beneficio è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche. Si tratta della riproposizione di una misura prevista una tantum per il triennio 2014-2016 con oneri che ammontano a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Le altre norme
L’articolo 6 si occupa delle clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’articolo 7 intitolato “Disposizioni finali”, sposta al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell’inquadramento come “fondazione lirico-sinfonica” piuttosto come “teatro lirico-sinfonico”.
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