Registro aiuti di Stato: più semplice l’accesso ai bandi


 Con decreto approvato dal Ministero dello Sviluppo economico diventa operativa la norma sul Registro nazionale degli aiuti dì Stato che apre la strada ad una semplificazione per le imprese che beneficiano dei sostegni pubblici. In attesa della definitiva entrata in vigore, prevista per il 1° luglio 2020, le aziende dovranno moltiplicare l’attenzione nel redigere le dichiarazioni di atto notorio sugli aiuti “de minimis” ottenuti. Infatti, dal Registro/banca dati sarà possibile ricavare informazioni sulle imprese che hanno ottenuto aiuti poi dichiarati illegali in sede comunitaria. Come le imprese possono accedere ai bandi?
Aiuti “de minimis” e aiuti illegali saranno presto raccolti in un’unica banca dati nazionale e non rappresenteranno più una complicazione per le imprese e per gli enti che gestiscono misure di aiuto.
Il decreto 31 maggio 2017, approvato congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rende, infatti, definitivamente attuativa la norma che istituisce il Registro nazionale aiuti(RNA).
Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 52 della legge n. 234/2012 la quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha di fatto lanciato il “Registro nazionale degli aiuti dì Stato”, stabilendo che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono gli aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico già dal 2001.
Fino alla metà del 2020, il decreto non porta modifiche evidenti agli occhi delle imprese, poiché gli enti gestori degli aiuti continueranno a richiedere alle imprese il rilascio delle dichiarazioni di atto notorio sugli aiuti “de minimis” e sugli aiuti illegali; tuttavia, l’operatività della banca dati renderà sempre più semplici i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e la probabilità che una falsa dichiarazione non venga scoperta dagli istruttori diventerà sempre più ridotta.
A partire dal 1° luglio 2020 entrerà invece definitivamente a regime il nuovo sistema pensato grazie alla banca dati e le imprese non dovranno più auto-dichiarare le informazioni presenti nella banca dati che saranno invece direttamente acquisite dai gestori degli aiuti.
Quest’ultimo passaggio sgraverà le imprese di una buona quantità di lavoro legata alle agevolazioni poiché non saranno più costrette ad occupare tempo e risorse nel monitoraggio degli aiuti ottenuti finalizzato al rilascio delle dichiarazioni di atto notorio.
Gli aiuti “de minimis” permettono agli enti che gestiscono gli aiuti di emanare bandi senza dover rispettare gli stringenti vincoli dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato. Tuttavia, ciascuna impresa unica non può superare un tetto massimo di aiuti ottenuti nell’arco di un triennio.
Il Regolamento “de minimis” è il 1407/2013 e disciplina gli aiuti alla maggior parte dei settori economici, stabilendo un tetto massimo di aiuti pari a 200 mila euro in un triennio.
Ciò significa, ad esempio, che un’impresa con esercizio “solare” che oggi voglia partecipare ad un qualsiasi bando “de minimis” deve prima verificare che nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017 non abbia ottenuto altri aiuti “de minimis” che ne abbiano saturato il plafond di 200 mila euro.
Per eseguire questo controllo gli enti che gestiscono i bandi chiedono all’impresa, tra le altre cose, la sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio che elenchi tutti gli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento. In questo modo possono verificare che anche il nuovo aiuto “de minimis” rientri nel plafond previsto dal regolamento e sia quindi in linea con la normativa comunitaria; viceversa tale aiuto non potrebbe essere concesso.
La difficoltà per le imprese è rappresentata dal fatto di tenere una sorta di banca dati interna degli aiuti “de minimis” che raccolga puntualmente tutti gli aiuti ottenuti sotto questa disciplina, anche quelli di importo talmente ridotto che possono spesso passare inosservati all’imprenditore, come ad esempio un’agevolazione per un’assunzione, per un corso di formazione, per partecipare ad una fiera oppure per ottenere una garanzia su un finanziamento.
Presto tutta questa attenzione non sarà più necessaria poiché le dichiarazioni non saranno più richieste e, inoltre, l’impresa potrà liberamente accedere alla banca dati per verificare che la nuova richiesta di aiuto “de minimis” non comporti il superamento del plafond massimo.
Il Registro nazionale aiuti è realizzato in formato aperto. Questo significa che l’accesso alle informazioni contenute nella banca dati sarà assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.
Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti saranno conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto. Questo significa che la banca dati rappresenterà anche un utile supporto per le imprese che potranno consultarla per verificare la loro situazione in ordine alla concessione degli aiuti al fine di valutare la possibilità di partecipare ad altri bandi.
Un’altra importante funzione della banca dati sarà quella di fornire informazioni sulle imprese che hanno ottenuto aiuti poi dichiarati illegali in sede comunitaria.
Uno dei requisiti richiesti per accedere ai bandi di agevolazione è quello di risultare in regola rispetto alla norma introdotta dall’articolo 46 della legge n. 234/2012, ai sensi del quale nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione UE che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.
Grazie al Registro degli Aiuti, l’impresa non dovrà più auto-dichiarare la propria posizione in merito alla clausola Deggendorf, poiché la verifica sarà effettuata direttamente in banca dati dal soggetto che concede l’aiuto. Tra l’altro, il decreto prevede che la responsabilità in merito alla veridicità e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti rimanga in capo al soggetto concedente o ai soggetti che hanno provveduto ad inserire le informazioni nei registro stesso. Oltre quindi ad uno sgravio di lavoro, le imprese potranno beneficiare di uno sgravio di responsabilità.

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