Con la risoluzione 136/E del 7 novembre 2017 l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione dell’istituto del credito d’imposta (art bonus), previsto dall’articolo 1 del Dl 83/2014.
L’articolo richiamato prevede, infatti, il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013) per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
Tali donazioni, ai sensi del comma 1 della predetta disposizione, devono essere finalizzate, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- sostegno degli istituti e dei “luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs 42/2004.
Nel caso esaminato, l’istante (che è una fondazione di diritto privato costituita per iniziativa di una pubblica amministrazione) ha chiesto se poteva essere qualificata come “luogo della cultura di appartenenza pubblica” e, quindi, se i soggetti finanziatori dell’omonimo museo, che la stessa gestisce, possono fruire dell’agevolazione in argomento.
Trattandosi di una questione che impone di delimitare l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta, è stato acquisito il parere del competente ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact), il quale ha precisato che “il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, può essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni“.
La risoluzione è, dunque, l’occasione per riconoscere alcuni elementi tipizzanti (l’elencazione del ministero è fatta “a titolo esemplificativo e non esaustivo“), del “luogo di appartenenza pubblica” che sono di seguito riportati:
- la circostanza che l’istituto (in questo caso la fondazione) sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti e sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche
- gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo
- sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
- sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In conclusione, la presenza di una o più delle caratteristiche sopradescritte porta a ritenere che anche “gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni)“.
La trasposizione delle considerazioni svolte al caso esaminato comporta il riconoscimento della fondazione come luogo di appartenenza pubblica e, conseguentemente, l’ammissibilità all’art bonusper le erogazioni effettuate a sostegno dell’omonimo museo.
Infatti, la fondazione in questione presenta tutte le caratteristiche sopra elencate:
- “è stata individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, quale ‘strumento’ necessario per la migliore gestione di un museo
- la collezione permanente del museo è di proprietà dello Stato, così come il complesso di immobili che lo ospita
- riceve, per legge, importanti contributi pubblici ed è sottoposta alla vigilanza del ministero e al controllo della Corte dei conti“.
Senza commenti