Ormai vicina, per i sostituti d’imposta, la prima scadenza annuale con il Fisco. È mercoledì 7 marzo 2018, infatti, l’ultimo giorno utile per trasmettere, rigorosamente on line, all’Agenzia delle entrate, il modello “ordinario” della Certificazione unica 2018 (approvato con provvedimento 15 gennaio 2018), che attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi corrisposti nel 2017.
I dati confluiranno nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, disponibili per i contribuenti dal prossimo 16 aprile.
L’appuntamento, tra gli altri, riguarda:
- chi ha erogato compensi, sotto qualsiasi forma, con obbligo di ritenuta alla fonte
- chi ha corrisposto somme e valori per i quali non è prevista la ritenuta alla fonte, ma sottoposti alla contribuzione Inps (ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero, assicurati in Italia)
- i titolari di posizione assicurativa Inail (nello specifico le Certificazioni uniche devono essere trasmesse dai soggetti obbligati a stipulare polizze contro gli infortuni e le malattie professionali a tutela obbligatoria)
- tutte le amministrazioni sostituti d’imposta iscritte alle gestioni confluite nell’Inps – Gestione Dipendenti pubblici – e gli enti con personale iscritto per opzione all’Inps Dipendenti pubblici
- i sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep.
Più tempo se di mezzo non c’è la “precompilata”
La legge di bilancio 2018 ha, invece, definitivamente fatto scivolare in avanti la scadenza per le Certificazioni uniche non contenenti informazioni utili alla precompilata che, ormai a regime, potranno essere trasmesse all’Agenzia entro il termine di presentazione dei modelli 770, ovvero entro il 31 ottobre 2018. Si tratta, in pratica, di Cu contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 1, comma 933, legge 205/2017).
Rigorosamente on line
Le Certificazioni uniche possono essere trasmesse direttamente da chi effettua la comunicazione oppure tramite gli intermediari abilitati: in entrambi i casi l’unico canale utilizzabile è il telematico, attraverso i servizi dell’amministrazione finanziaria Fisconline ed Entratel.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo: il primo consente di inserire i dati e predisporre il file, mentre il secondo segnala eventuali anomalie o incongruenze emerse tra il contenuto della dichiarazione (e relativi allegati) e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Il flusso del modello “ordinario” è composto:
- dal frontespizio, nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione (che può essere anche di annullamento o sostituzione di una precedente, o specifica per eventi eccezionali), i dati del sostituto e del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica del documento
- dal quadro CT, che contiene le informazioni riguardanti la sede telematica di ricevimento dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini dei conguagli fiscali emersi dalle liquidazioni delle dichiarazioni. L’indirizzo telematico deve essere comunicato soltanto se non già noto all’amministrazione (l’eventuale variazione di sede deve essere comunicata non mediante il quadro CT, ma trasmettendo l’apposito modello Cso)
- dalla Certificazione unica 2018, contenente le informazioni anagrafiche di sostituto e sostituito, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi connessi alle locazioni brevi.
Il modello “ordinario”, a differenza del “sintetico”, non porta con sé la scheda per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef. Si ricorda che il “sintetico” dovrà essere consegnato al dipendente entro il 2 aprile 2018, visto che la scadenza ordinaria del 31 marzo quest’anno cade di sabato.
I sostituti possono, se per loro più agevole, inviare oltre al frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, separatamente da quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Possono, altresì, essere trasmessi flussi distinti anche nel caso di sole Cu lavoro dipendente.
Soltanto la ricevuta attesta la presentazione
Dopo lo start di invio, il sistema restituisce immediatamente un messaggio che però, attenzione, conferma solo l’avvenuta ricezione del flusso; per considerare chiusa la partita occorrerà aspettare la successiva ricevuta attestante la correttezza dell’operazione e l’avvenuta presentazione della comunicazione. Quest’ultima è disponibile anche nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia.
I sostituti diversi dalla persone fisiche, che provvedono direttamente all’invio delle Cu, devono, ricordiamo, trasmettere le certificazioni tramite gli incaricati nominati secondo le modalità previste dalla circolare 30/2009 e nel relativo allegato tecnico.
In caso di presentazione tramite intermediario abilitato, invece, quest’ultimo deve rilasciare al sostituto, entro 30 giorni dalla scadenza del 7 marzo, l’originale della comunicazione e copia del messaggio di avvenuto ricevimento del modello, documento comprovante, in caso di controlli, la corretta presentazione della certificazione.
Le Cu inviate nei termini e scartate dal sistema vengono considerate tempestive se ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Se il sostituto d’imposta vuole, prima della scadenza del termine di presentazione, annullare una certificazione presentata in precedenza, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrando la casella “Annullamento” nel frontespizio.
Se, invece, il sostituto d’imposta vuole, prima della scadenza del termine di presentazione, sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” nel frontespizio.
Nei casi di sostituzione o annullamento, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Quindi, con lo stesso invio non possono essere trasmesse Certificazioni uniche ordinarie e Certificazioni uniche da sostituire o annullare.
Più ricca la Cu 2018: arrivano le locazioni brevi
Anche la Certificazione unica 2018 ha dovuto aggiornare il look, aggiungendo una sezione dedicata al nuovo regime fiscale delle “locazioni brevi” (articolo 4, Dl 50/2017). Da quest’anno, infatti, le Certificazioni uniche devono essere compilate e trasmesse anche dagli intermediari immobiliari residenti in Italia e dagli operatori che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi connessi a questi tipi di contratti o qualora intervengano nel pagamento di dette somme. Entrambi, infatti, secondo la nuova normativa, agiscono in qualità di sostituti d’imposta, operando una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della certificazione.
Le comunicazioni “locazioni brevi” possono avvenire anche in forma aggregata per più contratti riguardanti lo stesso immobile stipulati da un unico locatore: basta inserire nell’apposita casella il numero delle locazioni effettuate.
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