L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in seguito alla pubblicazione del Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, recante la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza, ha emanato la lettera Circolare prot. 314 del 22 giugno 2018 recante le indicazioni operative per il personale ispettivo.

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro