E’ stato dichiarato nullo un licenziamento intimato in frode alla legge, per essersi realizzata  una scissione parziale da società Alfa alle due società di nuova costituzione Beta e Gamma con la suddivisione dei lavoratori tra le tre società, nell’identità di svolgimento di mansioni nell’unico capannone e con le stesse attrezzature, ad evasione della medesima commessa, sia prima che dopo la scissione societaria; le tre società facevano capo agli stessi soci.

Si è in presenza di un contratto in frode alla legge “laddove il contratto in sé lecito realizzi, anche mediante la combinazione con altri atti giuridici, un risultato vietato dalla legge”. Nel caso concreto escludeva l’azienda dagli obblighi in materia di licenziamento collettivo che riguardano i datori con più di 15 dipendenti.

Cassazione, sentenza n. 19863 del 26 luglio 2018