Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale, trova  la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, e pertanto va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari.  Non viene accolta la tesi della sussistenza del trasferimento disciplinare invocata dal lavoratore trasferito.

E’ quanto afferma la Cassazione in relazione ad un trasferimento di un lavoratore ad un’altra sede per evitare che stesse in contatto con una collega con la quale aveva avuto un acceso diverbio di una particolare rilevanza.

Cassazione, ordinanza n. 27226 del 26 ottobre 2018