In caso di cessione dei crediti d’imposta nell’ambito del settore cinematografico, eventuali azioni di recupero dei suddetti crediti vanno poste in essere sia nei confronti del soggetto cedente sia in capo al soggetto cessionari. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 9 del 18 febbraio 2019. Il soggetto cessionario dei crediti risponde in solido con il cedente dei predetti crediti, qualora gli stessi risultino non spettanti, fino a concorrenza delle somme che sono state indebitamente fruite.
La risposta a istanza di consulenza giuridica del 18 febbraio 2019, n. 9, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, ha ad oggetto i crediti d’imposta nell’ambito del settore cinematografico.
In particolare, con il parere fornito, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che, in caso di cessione dei crediti, eventuali azioni di recupero dei suddetti crediti vanno poste in essere sia nei confronti del soggetto cedente sia in capo al soggetto cessionario.
La legge n. 220/2016 prevede espressamente che i crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo possano essere ceduti dal soggetto beneficiario a favore di intermediari bancari (incluso l’istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi che sono sottoposti a vigilanza prudenziale. I soggetti cessionari hanno la possibilità di utilizzare il credito unicamente in compensazione dei propri debiti d’imposta ovvero contributivi.
Le disposizioni di carattere applicativo relative ai crediti d’imposta nel settore cinematografico sono contenute all’interno di due decreti del 15 marzo 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (emessi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).
Fatte salve deroghe espresse, la cessione dei crediti deve rispettare le regole dettate dal codice civile.
Con specifico riferimento alla circostanza della cessione dei crediti, l’Agenzia ha sottolineato che la Corte di Cassazione, con molteplici pronunce (talune delle quali peraltro assai recenti), ha stabilito che con la cessione del credito:
– “il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario” (Corte di Cassazione 13 dicembre 2013, n. 27884);
– “Il cessionario acquista soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientrano le azioni dirette all’adempimento della prestazione […]. Ma queste azioni, avendo origine derivativa, sono trasmesse al cessionario nel medesimo regime che le contrassegnavano in testa al cedente” (Corte di Cassazione 20 aprile 2018, n. 9842);
– il debitore ceduto, anche qualora si tratti dell’Amministrazione finanziaria, “potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Tra esse vanno sì comprese quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, purché, però, anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notificazione o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 17 gennaio 2001, n. 575)” (Corte di Cassazione 20 aprile 2018, n. 9842).
Conseguentemente il rapporto cedente-debitore ceduto corrisponde a quello cessionario-debitore ceduto, e nessuna indicazione contraria è contenuta all’interno della legge n. 220/2016.
Non è tutto.
A ulteriore riprova del fatto che eventuali azioni di recupero del credito nell’ambito del settore cinematografico vadano poste in essere sia nei confronti del soggetto cedente sia in capo al soggetto cessionario l’Amministrazione finanziaria ha altresì messo in evidenza che entrambi i decreti attuativi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (emessi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) rinviano, per quanto attiene alla liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, alle disposizioni previste in materia per quanto attiene alle imposte sui redditi.
Trova conseguentemente applicazione anche nell’ambito del credito d’imposta in esame, quanto previsto in materia di riscossione delle imposte sui redditi, ossia che “il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse”.
In ragione di ciò, pertanto, il soggetto cessionario dei crediti risponde in solido con il cedente dei predetti crediti, qualora gli stessi risultino non spettanti, fino a concorrenza delle somme che sono state indebitamente fruite.
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