n scadenza – per i contribuenti tenuti alla liquidazione dell’IVA con cadenza mensile – il termine ultimo per poter emettere/regolarizzare la fattura elettronica relativa ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, applicando le sanzioni nella misura ridotta al 20%. Dopo il 18 marzo 2019, troveranno applicazione in misura piena le sanzioni per omesso versamento dell’imposta e quelle relative a violazioni commesse nella documentazione e registrazione degli imponibili IVA. Resta in ogni caso salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
Dentro o fuori per le sanzioni sulla fattura elettronica: il 18 marzo 2019 rappresenta una sorta di “via senza ritorno” per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile, che devono ancora emettere le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019.
Ai sensi del decreto fiscale 2019 (art. 10, D.L. n. 119/2018), è ammessa la possibilità per il primo semestre 2019 (termine allungato di due mesi per i contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile) di sanare eventuali errori commessi nell’emissione delle fatture entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, con l’applicazione della sanzione prevista per violazioni relative alla documentazione e registrazione degli imponibili IVA ridotta al 20%.
Inoltre, alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, si applica anche la sanzione per omesso versamento dell’imposta.
Nota bene
L’emissione della fattura elettronica entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA comporta l’applicazione per omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ossia pari al 30% dell’importo non versato.
Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione si riduce alla metà. Resta comunque ferma la possibilità di accedere al ravvedimento operoso e se la violazione viene regolarizzata entro 15 giorni, anche al ravvedimento sprint, che permette di applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Pertanto, i contribuenti che fanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel mese di gennaio 2019 hanno tempo fino al 18 marzo 2019 per emettere la fattura elettronica e/o eventualmente correggere errori commessi nell’emissione della stessa, beneficando – se così si può dire – di un regime sanzionatorio di favore.
Quali sanzioni si applicano?
In termini concreti, con riferimento ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, l’emissione della fattura (o la correzione per riemissione della fattura in caso di scarto) entro il 18 marzo 2019 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, che trova applicazione, nella misura fissa di 250 euro (ridotta al 20%, ossia 50 euro) se non c’è danno erariale. Inoltre, in applicazione del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta a 1/9 nel caso di regolarizzazione di errori o omissioni entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (5,56 euro);
– sanzione di cui all’art. 13 del DLgs n. 471/1997 per omesso versamento IVA.
Nota bene
Per completezza di informazione si ricorda che l’emissione entro il 18 marzo 2019 di fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2019 non comporta l’applicazione di alcuna sanzione, né quella per omesso versamento né quella di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997.
L’emissione entro questa data (ossia entro la prima liquidazione IVA utile) non è infatti sanzionata, se effettuata entro il semestre di moratoria (entro 30 settembre 2019 i contribuenti che liquidano l’IVA con cadenza mensile).
Scaduto il termine del 18 marzo, l’emissione tardiva della fattura elettronica relativa ad operazioni relative al mese di gennaio 2019 comporterà l’applicazione delle sanzioni in misura integrale, restando comunque salva la possibilità di fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, in termini operativi:
– la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 si applica, in assenza di danno erariale, in misura piena (250 euro); se vi è danno erariale, si applica la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta. Laddove l’omissione venga sanata entro 90 giorni dalla data della violazione, le misure si riducono ad 1/9 (la misura fissa si riduce a 27,78 euro e la misura proporzionale al 10%);
– la sanzione per omesso versamento si applica nella misura del 30% dell’imposta non versata. Anche in questo caso è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso, con conseguente riduzione della misura della sanzione a seconda della tempistica entro cui la violazione viene sanata.
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