L’INPS ha emanato la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, con la quale evidenzia i requisiti per l’acquisizione del reddito di cittadinanza.
Richiesta del Beneficio
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.
Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il modulo di domanda, predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, con provvedimento dell’INPS, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è allegato alla presente circolare (Allegato n. 1) ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it.
Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d’ora in poi ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall’INPS.
L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.
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