Entro il prossimo 1° aprile i sostituti d’ imposta devono provvedere alla consegna ai contribuenti della Certificazione Unica 2019 nella versione sintetica. La scadenza vale sia per le CU che contengono i dati utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, già trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo scorso, sia per le CU che saranno invece trasmesse entro il 31 ottobre prossimo. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna della CU deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del percipiente. Il mancato rispetto delle scadenze di consegna o l’errata trasmissione in via telematica comporta delle sanzioni per il datore di lavoro. Quali?

Entro il 7 marzo 2019 i sostituti d’imposta e gli operatori del settore hanno provveduto a trasmettere telematicamente le CU 2019 comprensive dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, che dovrà essere messa a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile prossimo.
Anche quest’anno, viene, invece, posticipata al 31 ottobre, ossia entro il termine di presentazione del Modello 770, la data ultima per la trasmissione delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Nonostante la doppia scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, tutte le CU, se pur nella versione sintetica, devono comunque essere ai percipienti entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati. Per le CU 2019, cadendo di domenica, tale termine è rinviato al primo giorno feriale successivo, ovvero lunedì 1° aprile. Inoltre, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza per la consegna rimane fissata entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore percipiente.

Modalità di consegna

Da un punto di vista operativo, le CU devono essere consegnate in duplice copia cartacea al contribuente. È, tuttavia, facoltà del sostituto d’imposta mettere a disposizione la certificazione unica in formato elettronico, non ravvisandosi nella normativa in materia alcun richiamo alla necessità che la stessa sia consegnata in forma cartacea. Ciò vale purché sia garantita al contribuente la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione. Diversamente, il sostituto dovrà necessariamente optare per la consegna in forma cartacea. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 145/2006, tale modalità deve essere esclusa nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto, ad esempio, a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Pur in assenza di specifici chiarimenti in merito, sembrerebbe logico ritenere che l’esclusione di tali casistiche dipenda dalla mancanza di un rapporto diretto con i destinatari tale da non consentire le verifiche del caso.

Adempimenti per gli enti previdenziali

In relazione alle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali, invece, come chiarito dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della CU 2019, le stesse saranno rese disponibili solo in modalità telematica. È, tuttavia, facoltà del cittadino richiederne la trasmissione in forma cartacea; ciò al fine di evitare problematiche di effettivo ricevimento del modello posto che molti pensionati potrebbero non avere accesso a strumenti telematici.

Gli obblighi del contribuente

Una volta ricevuta la CU, il contribuente dovrà valutare se la sua responsabilità di imposta risulta essere già soddisfatta alla luce dei dati indicati nella CU o se sarà tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi. Nel dettaglio, se il contribuente ha percepito i soli redditi presenti nella CU ed il datore di lavoro ha eseguito correttamente il conguaglio delle imposte, il contribuente sarà esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, se pur in possesso di immobili destinati ad abitazione principale o, comunque, non locati. L’esonero potrebbe valere, inoltre, anche in presenza di ulteriori redditi percepiti oltre a quelli inclusi nella CU, laddove il reddito complessivo non superi determinate soglie e vengano soddisfatte le altre condizioni previste.
Il contribuente che percepisce ad esempio altre tipologie di reddito in aggiunta a quello di lavoro dipendente certificato, sarà in ogni caso esonerato dalla presentazione della dichiarazione, purché il reddito complessivo non sia superiore ad euro 8.000 ed il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni nell’anno.
Resta fermo che il contribuente non obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi potrà ugualmente avvalersi della stessa per usufruire delle deduzioni o detrazioni di imposta spettanti.

Sanzioni per i sostituti d’imposta

Dal punto di vista del sostituto d’imposta, il mancato rispetto delle scadenze di consegnaal percipiente potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000 per ogni violazione, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, tale sanzione risulta essere applicabile anche nel caso di violazioni concernenti la “mancata o tardiva consegna delle certificazioni previste dall’art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei soggetti indicati nel titolo terzo del D.P.R. n. 600 del 1973, obbligati all’effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti”. Pur considerando le scarse esperienze di concreta applicazione di tali sanzioni, laddove necessario il sostituto d’imposta potrebbe godere dell’istituto del ravvedimento operoso. Dovrebbe, inoltre, essere altresì valutato l’effettivo danno per l’Erario da siffatti comportamenti.
Appare, infine, opportuno sottolineare che il sistema sanzionatorio non esclude la punibilità delle ulteriori fattispecie che potrebbero essere imputate al sostituto d’imposta in tema di corretto adempimento degli obblighi di certificazione. In particolare, resta fermo il sistema sanzionatorio applicabile in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione in via telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, potrà essere applicata una sanzione amministrativa di euro 100 con un massimo di euro 50.000 per sostituto d’imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, tuttavia, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
È evidente come le modifiche introdotte negli ultimi anni sia in termini di obblighi di sostituzione d’imposta, con la definitiva separazione del Modello CU e del Modello 770, sia di adempimenti dichiarativi, con l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, hanno avuto un incisivo impatto sulle scadenze entro cui il datore di lavoro e gli operatori del settore devono soddisfare i propri adempimenti. Anche se il fine ultimo di tali modifiche dovrebbe essere la semplificazione, sta di fatto che l’immediata conseguenza è stata quella di dilazionare nel corso dell’anno fiscale gli adempimenti del datore di lavoro. Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore volto a semplificare e ridurre operativamente gli adempimenti del sostituto, se pur nel rispetto delle esigenze degli altri attori coinvolti nella complessa macchina del sistema Fisco.