Sono arrivati i primi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze del MEF sull’applicazione dell’aumento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni introdotto dalla legge di Bilancio 2019. L’aumento, ha chiarito il Dipartimento, si applica alle sole tariffe commisurate alla metratura delle superfici pubblicitarie e deve essere, invece, escluso in tutti i casi in cui non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato. Il Dipartimento ha dissipato i dubbi sulla possibilità che gli enti locali deliberino l’aumento anche per i diritti sulle pubbliche affissioni.

La legge di Bilancio 2019 ha previsto (art. 1, comma 918) che “a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”.
Per espressa disposizione di legge l’aumento può essere deliberato dai comuni per le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

L’aumento delle tariffe della ICP

Nell’imposta comunale sulla pubblicità il legislatore, che ha istituito l’imposta, ha disciplinato diverse fattispecie pubblicitarie da assoggettare all’imposta, prevedendo il calcolo dell’imposta dovuta con riferimento alla dimensione espositiva (espressa in metro quadrato) e con riferimento ad altri parametri (per giorno di esposizione, per persona impiegata alla distribuzione del materiale pubblicitario, etc.).
Ad avviso del Dipartimento delle Finanze, dato che nella legge di Bilancio 2019 il riferimento è relativo alle “superfici superiori al metro quadrato”, l’aumento è consentito in tutti i casi in cui le tariffe hanno come parametro di calcolo il metro quadrato. L’aumento, invece, è escluso nei casi in cui non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato.
Quando si applica l’aumento
In sintesi, si può dire che l’aumento può essere deliberato per la pubblicità ordinaria (art.12, D.Lgs. n. 507/1993 – pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, etc.), per la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13, D.Lgs. n. 507/1993), per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14, D.Lgs. n. 507/1993).
Quando non si applica l’aumento
L’aumento non può essere applicato per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scrittestriscionidisegni fumogenilancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, in cui l’imposta si calcola per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993), per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, in cui l’imposta si calcola per ogni giorno o frazione (art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993), per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, in cui l’imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito (art. 15, comma 4) e per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, in cui la tariffa dell’imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (art. 15, comma 5).

L’aumento delle tariffe dei DPA

L’aumento può essere deliberato anche per i diritti sulle pubbliche affissioni.
Qualche perplessità è sorta per i diritti, dovuta al fatto che nella legge di Bilancio 2019 si parla di “superfici superiori al metro quadrato”, mentre nel comma 2 dell’art. 19, D.Lgs. n. 507/1993, a proposito del calcolo dei diritti, è detto che la misura del diritto è parametrata per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e non metro quadrato come avviene per l’imposta.
Per quanto riguarda questo aspetto, il Dipartimento delle Finanze ha richiamato la circolare n. 1 del 5 febbraio 2001 della Direzione centrale per la fiscalità locale, emanata in occasione di un precedente analogo aumento.
Nella circolare è affermato che “è necessario precisare che il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni non è di ostacolo all’applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l’affissione all’apposito servizio comunale, poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti, le dimensioni convenzionali del foglio pari a 70 x 100 cm. non sono altro che l’espressione di una superficie equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare un semplice calcolo per trasformare in metri quadrati le dimensioni che la norma del D.Lgs. n. 507 del 1993 ha stabilito come superficie espositiva, non è certo contrario allo spirito della norma introdotta dalla legge finanziaria per l’anno 2000 e rende pertanto legittime le deliberazioni con le quali i comuni hanno esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame”.
Del resto, continua la circolare, “è la stessa disposizione contenuta nell’art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in quanto detta norma riguarda espressamente “le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 ed il legislatore della finanziaria per l’anno 2000 se avesse inteso limitare la portata della norma sulla quale ha apportato modificazioni, avrebbe certamente introdotto delle differenziazioni tra la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.
Ai fini dell’aumento si richiede, pertanto, solo di effettuare la conversione della misura dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati, corrispondente a 0,7 metri quadrati.