La recente disposizione, che ha sancito il passaggio al principio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata, non cambia le regole di accesso al bonus in favore delle imprese musicali, introdotto per un triennio dal Dl 91/2013 (articolo 7, comma 1) e ripescato e messo a regime con la legge 175/2017.
A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 14/2019 a una richiesta di consulenza giuridica concernente l’interpretazione dell’articolo 4, comma 4, del Dm 2 dicembre 2014.
In particolare, la norma agevolativa riconosce un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite F24, pari al 30% dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200mila euro nei tre anni d’imposta.
Le modalità attuative sono state definite dal decreto 2 dicembre 2014 del Mibact, di concerto con il Mef (vedi “Le regole del credito d’imposta a favore delle imprese musicali”). In particolare, l’articolo 4 del Dm precisa che le spese si considerano effettivamente sostenute in base ai criteri stabiliti dall’articolo 109 del Tuir e, quindi, secondo il principio di competenza.
L’Agenzia delle entrate conferma la piena attualità di tale regola, che non subisce alcuna modifica a seguito della disposizione che ha introdotto il principio di cassa per le imprese minori in contabilità semplificata (articolo 66, comma 1, Tuir): le due materie procedono su binari diversi.
Del resto, specifica la risposta, in questo modo è garantita la parità di trattamento, a prescindere dalle diverse modalità di determinazione del reddito d’impresa.
In conclusione, tornando al quesito in esame, le spese fatturate a fine 2017, ma pagate nel 2018, ai fini del tax credit musica devono essere considerate ammissibili in riferimento all’esercizio 2017, anche se, sotto il profilo fiscale, rilevano nel successivo esercizio di pagamento.
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