Buone nuove dal decreto Crescita con riguardo agli obblighi pubblicitari delle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese: il mancato assolvimento di tali obblighi comunicativi – nella nota integrativa o sul sito internet – non viene sanzionato nel 2019 (relativamente all’anno 2018). Dal 1° gennaio 2020 tale inadempienza sconterà, invece, una sanzione pari all’1 per cento delle somme erogate, con un minimo di 2.000 euro, che potrà tramutarsi nella integrale restituzione delle somme stesse, nel caso in cui l’inadempienza comunicativa continui a perdurare.

Avvio soft dell’obbligo comunicativo delle erogazioni pubbliche nella nota integrativa. È quanto prevede il decreto crescita 2019.
L’art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 124/2017 subisce ancora qualche ritocco da parte del legislatore, potendo già nel corso del 2019, con l’approvazione dei bilanci relativi all’anno 2018, trovare applicazione differente rispetto alla versione originaria.
Non solo, ma per il 2019 il mancato adempimento degli obblighi comunicativi in questione potrebbe addirittura non essere sanzionato essendo stata prevista una sorta di moratoria.

Soggetti obbligati

Secondo quanto previsto dall’originaria versione della legge n. 124/2017, a decorrere dall’anno 2018 le imprese sono tenute ad evidenziare nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:
– Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
– società loro partecipate, e da società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
– società da loro partecipate.
L’esplicito riferimento alla nota integrativa aveva indotto i commentatori a circoscrivere l’obbligo pubblicitario alle sole società di capitali, escludendo pertanto sia i professionisti sia le imprese che non sono tenute alla pubblicazione del bilancio. Pertanto, detta norma avrebbe dovuto trovare applicazione alle società che redigono il bilancio in forma estesa o in forma abbreviata.
Dubbi si erano anche posti anche in merito all’applicazione della stessa alle società che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. (microimprese) che non sono tenute alla predisposizione della nota integrativa. Tuttavia, a favore dell’obbligo pubblicitario anche per dette imprese deponeva già l’approvazione della nuova tassonomia Xbrl che prevede l’obbligo di indicare le erogazioni pubbliche ricevute nelle informazioni in calce allo Stato patrimoniale.
Ora, il nuovo comma 125-bis dell’art. 1 dispone che “i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo [n.d.r pubblicitario] mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti Internet […] o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.
In altri termini, il legislatore fa esplicito riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e ai soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (i.e. microimprese), individuando peculiari modalità per l’assolvimento degli obblighi pubblicitari in questione, ossia la comunicazione sul sito Internet entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di “effettiva erogazione”.

Quali sono le erogazioni soggette a pubblicazione

Quanto all’ambito oggettivo, le modifiche apportate al testo della norma in commento, precisano che devono essere oggetto di comunicazione sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale, privi di natura corrispettivaretributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente.
A differenza della precedente formulazione, la norma fa esclusivo rifermento al fatto che non deve trattarsi di misure di carattere generale: ciò vuol dire che devono essere comunicate solo le c.d. “misure specifiche”.
A tal riguardo, con la circolare n. 5/2019 Assonime aveva già concluso che devono essere escluse dall’obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato, quali la disponibilità di infrastrutture viarie o dell’illuminazione pubblica oppure le agevolazioni fiscali non selettive (si pensi, in ambito fiscale, ai super ammortamento, iper-ammortamenti, credito ricerca e sviluppo, tutte misure che non prevedono procedure selettive per la loro fruizione).

Modifiche al regime sanzionatorio

Ma senza dubbio la novità più attesa – e sicuramente accolta con maggior favore – è quella che riguarda il regime sanzionatorio.
Si passa infatti dalla previsione dell’integrale restituzione delle somme ricevute in caso di mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari in questione ad un regime decisamente più soft.
In primo luogo, viene individuato nel 2019 un periodo di moratoria, il che in termini operativi si traduce nel fatto che il mancato assolvimento degli obblighi in questione non verrà sanzionato.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, la mancata indicazione nella nota integrativa o sul sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.
Con il provvedimento di irrogazione viene inoltre stabilito il termine entro il quale dover ottemperare agli obblighi di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi in questione così come il mancato pagamento della sanzione entro il termine indicato nel provvedimento comportato l’integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi.
In sintesi:
– periodo d’imposta 2018: mancata comunicazione in nota integrativa (approvazione a 120 o 180 giorni) o pubblicazione sul sito Internet entro il 30 giugno: no applicazione delle sanzioni;
– periodo d’imposta 2019: mancata comunicazione in nota integrativa (approvazione a 120 o 180 giorni) o pubblicazione sul sito Internet entro il 30 giugno: sì applicazione delle sanzioni – 1% delle somme ricevute;
– periodo d’imposta 2020: mancata comunicazione in nota integrativa (approvazione a 120 o 180 giorni) o pubblicazione sul sito Internet entro il 30 giugno: sì sanzioni – integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi (dal 30 giugno o dalla data di pubblicazione del bilancio).