Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato la circolare n. 10 del 2019 in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui specifica taluni aspetti della normativa mediante risposta a quesiti. La domanda di sospensione del giudizio può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, avente ad oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie.
La nuova circolare fornisce ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti, successivamente all’emanazione della circolare n. 6 del 2019, proprio in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti introdotta dagli articoli 6 e 7 del D.L. 119/2018.
Oggetto delle liti definibili
L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell’articolo 6, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell’imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti.
Quanto invece alle liti vertenti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento questi possono essere definite in via agevolata soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva. In particolare, si verifica quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo.
Ne consegue che la definibilità in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento va esclusa anche nel caso in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.
Gli importi dovuti
La normativa nel regolamentare il quantum dovuto per la definizione agevolata della controversia, dà valore alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018, per cui la pronuncia della Commissione tributaria provinciale intervenuta successivamente a tale data non rileva. Ne consegue che, se la costituzione in giudizio del ricorrente è stata effettuata entro la medesima data del 24 ottobre 2018, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.
Quanto alla sospensione, in presenza dei presupposti richiesti dall’articolo 6, la controversia sospesa dalla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la definizione agevolata della lite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore trova applicazione con esclusivo riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. La soccombenza dell’Agenzia delle entrate è determinata dal raffronto tra quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta in toto.
E’ dovuto il 15 per cento del relativo valore, anche qualora l’ultima pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente, sia stata emessa dalla Commissione tributaria regionale in qualità di giudice del rinvio.
Si può parlare di controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni nel caso in cui per effetto del giudicato interno formatosi in relazione al tributo e agli interessi, l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo risulta integralmente versato. La definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo anche quando la definizione del tributo attenga all’ipotesi in cui, con l’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, sia stato accolto l’appello dell’Ufficio.
Nell’ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione che statuisce la debenza del tributo questa ha valore di giudicato. Pertanto, nel caso di rinvio alla Commissione tributaria regionale esclusivamente per la rideterminazione delle sanzioni, la lite è definibile senza il pagamento di alcun importo, considerato che il tributo risulta definito.
Quanto alla modalità di definizione delle liti instaurate avverso due distinti atti di accertamento emessi nei confronti di un consolidato in data antecedente 2011, occorre evidenziare che la normativa successiva ha unificato l’atto di accertamento nei confronti del consolidato anche al fine di superare le criticità derivanti, anche in sede contenziosa, dalla notifica di due distinti atti impositivi.
Ne consegue che:
-nel giudizio sospeso, avverso l’accertamento di secondo livello nei confronti della consolidante, i giudici si limiterebbero a recepire le risultanze del contenzioso sull’accertamento di primo livello nei confronti della consolidata;
-il valore della controversia riferita all’accertamento di primo livello può essere agevolmente determinato con riferimento all’IRES.
A seguito del perfezionamento della definizione, potrà essere richiesta la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite relativa all’accertamento di secondo livello.
Quanto agli importi scomputabili, è noto che gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall’Ufficio, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata. Tuttavia, le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili.
Sospensione delle controversie definibili
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. La domanda di sospensione del giudizio può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti. Tuttavia, per ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, il contribuente che ha aderito alla definizione deve depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda di definizione e del relativo versamento.
Associazioni e società sportive
Per le liti definibili ai sensi dell’articolo 7, va effettuato il versamento del:
-quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
-dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
-cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.
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