Si qualifica, infatti, come “intermediazione”, essendo una prestazione resa da una società a privati acquirenti da parte di un soggetto che agisce in nome e per conto altrui

La vendita online di biglietti, mediante una piattaforma automatizzata, per eventi di spettacolo, sport e cultura, resa da una società a privati (B2C) si qualifica come servizio di intermediazione ed è un servizio che non può fruire della disciplina prevista per i servizi elettronici, che, in particolare, esonera dagli obblighi di fatturazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi (articolo 22, comma 1, numero 6-ter, Dpr n. 633/1972 e decreto Mef 27 ottobre 2015). A stabilirlo il principio di diritto n. 26 pubblicato il 16 dicembre 2019.

L’Agenzia, infatti, rileva che tale servizio non può annoverarsi tra i “servizi prestati tramite mezzi elettronici” indicati nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Ue n. 282/2011, dal momento che il paragrafo 3, lettera t) del medesimo articolo ne prevede l’esplicita esclusione.

Diversamente, il servizio, offerto dalla stessa società ai privati, di stampa da remoto del biglietto acquistato online (“stampa da casa”) è accessorio al servizio di intermediazione reso tramite la piattaforma automatizzata (articolo 12, Dpr n. 633/1972) e funzionale affinché il cliente ottenga effettivamente la disponibilità del biglietto. Tale accessorietà gli garantisce il medesimo trattamento Iva applicabile al servizio di intermediazione, inclusi gli adempimenti in tema di fatturazione e di certificazione telematica dei corrispettivi.

Parimenti anche il servizio di spedizione dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dagli acquirenti si deve considerare accessorio al servizio principale di intermediazione, effettuato tramite piattaforma e deve scontare lo stesso trattamento Iva.