Con sentenza n. 11011 del 3 novembre 2014 il TAR Lazio, II sezione quater di Roma, ha respinto il ricorso n. 2155 del 2014 promosso dall’Associazione Nazionale Archeologi nei confronti del MIBACT in relazione alla nota selezione concorsuale volta alla copertura di 500 posti di operatori culturali per la digitalizzazione e informatizzazione del sistema dei beni culturali statali.
L’Associazione aveva contestato la violazione dell’art 3 comma 6 della legge n. 127 del 1997; la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’amministrazione; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; irragionevolezza, contraddittorietà; l’illegittimità costituzionale dell’art 2 del d.l. 91 del 2013 conv. nella legge 112 del 2013, in relazione all’età minima prevista; la violazione delle leggi in materia di tirocinio formativo, in particolare della legge n. 92 del 2012 e 99 del 2013 di conv del d.l. 76 del 2013; dell’accordo Stato Regioni “linee guida in materia di tirocini”; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento; la violazione del procedimento previsto dall’art 2 comma 1 del d.l. 91 del 2013; la violazione degli artt 117 e 118 della Costituzione; l’eccesso di potere; l’incompetenza assoluta; l’illegittimità costituzionale dell’art 2 del d.l.91 del 2013 conv. nella legge n. 112 del 2013.
Tutte le contestazioni sono state respinte perché ritenute non suscettibili di accoglimento o infondate.
L’Associazione, pur rispettando tale sentenza, ritiene tale pronuncia frutto di una trattazione schematica dei vari temi promossi dal ricorrente e carente di sufficiente motivazione. L’eccezione imperniata sull’età dei partecipanti è stata infatti respinta con considerazioni tautologiche: pur riconoscendo che la legge n. 127 del 1997 prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non sia soggetta a limiti di età, il TAR fa presente che la stessa legge fa salve le deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione. Ritiene quindi che la deroga alla mancata previsione di limiti di età può essere attuata anche solo con atti regolamentari dell’amministrazione che bandisce il concorso. In sostanza viene affermato questo principio: la legge stabilisce una regola generale che va rispettata ma ogni amministrazione pubblica, con atti secondari, può introdurre a piacimento tutte le deroghe che ritiene.
Il giudice amministrativo ha poi liquidato con scarne e superficiali battute le importanti problematiche sollevate in ordine alla legittimità costituzionale delle norme sul contratto di tirocinio, che regolamenta il rapporto dei candidati ammessi e sulla separazione delle competenze tra Stato e Regione in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali. L’associazione si propone una seria e approfondita disamina della decisione onde adottare le conseguenti determinazioni sull’eventuale impugnazione.
“Sorprende – afferma Salvo Barrano presidente dell’Associazione Nazionale Archeologi, e vicepresidente di Confassociazioni – la posizione monolitica del Tribunale Amministrativo su una materia di grande complessità e rilevanza, che riguarda il destino lavorativo di decine di migliaia di operatori dei beni culturali ma anche le prospettive professionali delle generazioni future. Le motivazioni del TAR rafforzano la nostra convinzione sulla necessità di condurre la battaglia per la dignità dei professionisti dei beni culturali anche su un terreno politico”.
Articolo riprodottio e tratto da www.tafter.it
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