Dal 7 novembre 2014 le piccole e medie imprese potranno presentare al Gestore del Fondo di garanzia per le PMI (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.) le richieste di garanzia relative ai “mini bond”, le operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli simili.

Sono state pubblicate, infatti, il 23 ottobre 2014 nei siti Internet delFondo di garanzia e del Ministero dello sviluppo economico le “Disposizioni operative” aggiornate del Fondo, che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie da parte delle piccole e medie imprese. Da ultimo, il decreto interministeriale 5 giugno 2014 (G.U. n.172 del 26 luglio 2014) ha definito i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo.

Lo strumento consiste nella concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea. Sono, inoltre, soggetti beneficiari finali i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste  (L. 317/91).

Per ottenere la garanzia, l’impresa deve rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico un’apposita sezione con tutti i riferimenti normativi e le informazioni tecniche.

Fonte: Ministero dello Sviluppo economico

www.fondidigaranzia.it/

Faq

Quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

Come funziona il Fondo di garanzia?

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Quale imprese garantisce?

L’impresa deve essere valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Deve essere perciò considerata economicamente e finanziariamente sana sulla base diappositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali PMI.Singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati. Allo stesso tempo, il loro fatturato deve essere inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro.

Come presentare la domanda?

L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

In quali settori interviene?

Possono essere garantite le PMI appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

Quali operazioni garantisce e in che misura?

L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Quali sono i tempi di risposta?

Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L’impresa viene informata vie e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione della delibera.