Dal 1° gennaio 2015 potranno prendere il via le verifiche della riforma Fornero, perché il 31 dicembre è scaduto il secondo anno di vigenza della legge n. 92/2012 e, dal 1° gennaio è possibile per gli ispettori applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. Le false partite Iva potrebbero essere trasformate in co.co.pro. oppure, in assenza di progetto, in un rapporto di lavoro dipendente.
Si tratta dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che, ai sensi dell’art. 2222 del cc, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In particolare, ai sensi dell’art. 35 del dpr n. 633/1972 (T.u. Iva), sono titolari di partita Iva i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
La riforma Fornero ha introdotto una presunzione secondo la quale, salvo prova contraria da parte del committente, sono considerate derivanti da un rapporto di co.co.co se ricorrono almeno 2 delle seguenti condizioni:
- la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La presunzione non opera in presenza di un reddito lordo del collaboratore pari o superiore a 1,25 volte il minimale per artigiani e commercianti e di prestazioni connotate di professionalità.Per l’anno 2012 il limite di reddito che esclude la presunzione è di 18.663 euro; per l’anno 2013 è di 19.196 euro; per l’anno 2014 è di 19.395 euro.
Senza commenti