Con la sentenza n. 1476 del 27 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha confermato che il parziale mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, come conseguenza di una qualificazione errata del rapporto di lavoro (rapporto autonomo a fronte del riconoscimento di un rapporto di subordinazione), integra gli estremi della sanzione di omessa contribuzione e non di evasione contributiva.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come già la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni unite (Cass. n. 4808 del 7 marzo 2005), avesse specificato i limite all’applicazione delle due fattispecie sanzionatorie:
- l’evasione contributiva si verifica quando viene omessa la denuncia di un rapporto (come avviene in caso di mancata presentazione del modello DM\10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali dovuti); in pratica, la fattispecie si realizza solo quando le registrazioni o le denunce obbligatorie sono omesse o non conformi al vero allo scopo specifico di non versare i contributi o i premi, occultando il rapporto di lavoro e le retribuzioni pagate.
- l’omissione contributiva si verifica quando il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti è seguìto, comunque, alla presentazione delle denunce e delle registrazioni obbligatorie.
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