Entro il 9 marzo il «riassunto» va inviato all’agenzia delle Entrate
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e «redditi diversi»), a oggi certificati in forma libera: il modello di «Certificazione Unica» (Cu). Il modello va poi trasmesso all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), data che, cadendo di sabato, per il 2015 è rimandata al 9 marzo.Il Cu 2015 riguarda tutte le ritenute d’acconto e le detrazioni effettuate su redditi da lavoro dipendente e assimilati; redditi da lavoro autonomo; provvigioni (anche occasionali o da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta) e redditi diversi; indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o dell’attività sportiva di natura autonoma.
Per l’omessa, tardiva o errata presentazione è prevista una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione.
Per l’omessa, tardiva o errata presentazione è prevista una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione.
Fonte Sole 24 Ore
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