Sale al 30,72 % l’aliquota per gli iscritti in via esclusiva, mentre passa al 23,50 % l’aliquota per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, la legge di stabilità 2014 ha previsto che l’aliquota per il 2015 è stabilita al 23,50 per cento.
Confermata, anche per il 2015, l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72 per cento per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Queste sono dunque le aliquote per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015 per liberi professionisti e collaboratori, riepilogate nella circolare Inps n. 27 del 5 febbraio 2015:
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: aliquota 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: aliquota 23,50%.
Le predette aliquote del 30,72 e 23,50 per cento sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.
Invece, per l’anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00.
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
Come per gli anni passati, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Quindi, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).
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