L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, in data 12 febbraio 2015, un comunicato con il quale informa che, relativamente alla prima applicazione dell’invio della Certificazione unica 2015, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Fonte: Agenzia delle Entrate
COMUNICATO STAMPA
Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi
Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata
In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.
Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Roma, 12 febbraio 2015
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