Il 30 gennaio è stato firmato il Decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015.
In base al meccanismo dello split payment le Pubbliche Amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell’iva, sono tenute a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data.
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Per quanto concerne le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente, l’articolo 4 del decreto stabilisce che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, come segue:
a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Tuttavia, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell’articolo 1 del decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.
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